Scheda tecnica di approfondimento a cura di Patrizio Onori.
La Legge è stata approvata in via definitiva dalla Camera dei Deputati l’11 maggio 2016 con una larga maggioranza. Sono stati infatti 372 i voti favorevoli, contrari 51 e gli astenuti 99.
La Legge non è ancora entrata ufficialmente in vigore (non è quindi applicabile). Occorre infatti che venga promulgata dal Presidente della Repubblica che può prendersi sino ad un mese di tempo dal momento in cui la riceve (il testo è già stato trasmesso al Presidente Mattarella in data 13 maggio).
E’ facoltà del Presidente della Repubblica rimandare la Legge alle Camere allorquando avvisasse profili di incostituzionalità.
Una volta firmata dal Presidente della Repubblica il testo viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale e trascorsi 15 giorni entra ufficialmente in vigore.
La Legge inoltre prevede alcuni decreti attuativi di cui parleremo in seguito.
Il testo è formato da 69 articoli. Dall’articolo 1 all’articolo 35 tratta delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, mentre dall’articolo 36 al 67 tratta della disciplina delle convivenze.
UNIONE CIVILE TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO
E’ un nuovo istituto giuridico di diritto pubblico che estende alle coppie omosessuali la quasi totalitá dei diritti e dei doveri previsti per il matrimonio. È riservata alle coppie formate da persone dello stesso sesso ed incide sullo stato civile dei partner.
L’Unione Civile è definita come formazione sociale specifica ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione.
Possono costituire un’unione civile due persone maggiorenni dello stesso sesso. Ai minorenni è preclusa tale facoltà. L’Unione Civile si celebra di fronte all’ufficiale di stato civile alla presenza di due testimoni. L’ufficiale poi provvede alla registrazione nell’archivio dello stato civile.
Non mi soffermo sulle cause impeditive, di nullità o di impugnazione poiché del tutto simili a quelle per il matrimonio.
L’Unione Civile è certificata poi da apposito attestato che deve contenere i dati anagrafici delle parti, il regime patrimoniale (comunione o separazione dei beni) e la residenza. Conterrà altresì i dati anagrafici e la residenza dei testimoni.
Le parti possono assumere o un cognome comune o il doppio cognome.
Con l’Unione Civile le parti acquisiscono gli stessi diritti ed assumono gli stessi doveri con l’obbligo di assistenza materiale e morale e di coabitazione. Non è previsto l’obbligo di fedeltà come invece per i coniugi uniti in matrimonio.
Per ciò che attiene ai diritti pensionistici, di mantenimento in caso di scioglimento, quelli successori e quelli inerenti l’acquisizione di permesso di soggiorno e/o di cittadinanza, l’Unione Civile è del tutto equiparabile all’istituto del matrimonio.
Lo scioglimento dell’Unione Civile si ha dopo tre mesi dalla dichiarazione di volontà (anche disgiunta) delle parti resa di fronte all’ufficiale di stato civile.
Lo scioglimento automatico si ha quando uno delle due parti procede alla rettificazione del sesso.
NB: nel caso i coniugi uniti con l’istituto del matrimonio procedano alla rettificazione di sesso e non intendano procedere allo scioglimento dello stesso, si instaura automaticamente l’Unione Civile.
Alle parti dell’Unione Civile è preclusa la possibilità di adottare. La Legge non prevede nemmeno l’eventuale adozione del figlio del partner (cosiddetta stepchild adoption). Tale ultima possibilità è comunque percorribile attraverso il ricorso al sistema giudiziario.
Come anticipavo poco sopra la Legge prevede decreti attuativi. Il primo entro trenta giorni a cura del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell’Interno e dovrà contenere le indicazioni necessarie alla tenuta dei registri nell’archivio dello stato civile.
Gli altri entro sei mesi dall’entrata in vigore della Legge e, tra le altre disposizioni, dovranno contenere regolamenti in materia di trascrizioni di matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati all’estero e le modificazioni ed integrazioni normative necessarie per coordinare la presente Legge con altre Leggi dello Stato.
Il Governo trascorsi due anni dall’emanazione degli ultimi decreti attuativi, può apportare le modifiche o i correttivi che si rendano necessari.
DISCIPLINA DELLE CONVIVENZE
Per conviventi di fatto si intendono due persone maggiorenni (sia eterosessuali che omosessuali) unite stabilmente da legame affettivo e di reciproca assistenza materiale e morale.
Le parti non devono essere vincolate da rapporti di parentela, adozione, affinità, matrimonio od unione civile. L’accertamento della stabile convivenza avviene mediante dichiarazione eseguita ai sensi della Legge anagrafica attualmente vigente (Decreto Presidente della Repubblica 30/5/1989 nr. 223).
I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti ai coniugi in materia di ordinamento penitenziario.
In caso di malattia o ricovero i conviventi hanno diritto di visita ed assistenza e possono designarsi l’un l’altro (in forma scritta ed autografa) rappresentanti per decisioni in materia di salute nonché, in caso di morte, per donazione organi, trattamento corpo e celebrazioni funerarie.
Nel caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, il convivente di fatto superstite ha diritto a continuare ad abitare nella stessa per due anni o un periodo pari alla convivenza se superiore ai due anni (max cinque anni). In caso di presenza di figli minori il periodo minimo è elevato a tre anni.
Tale diritto viene meno se il superstite si unisce in matrimonio, costituisce unione civile o nuova convivenza.
Nel caso di morte del conduttore di contratto di affitto o recesso dal contratto, il convivente di fatto ha diritto a succedergli.
I conviventi di fatto partecipano senza discriminazione, a parità di condizioni, alle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare.
Nel caso il convivente partecipi all’impresa economica dell’altro (senza che sia stabilita regolare società o rapporto di lavoro subordinato), ha diritto alla partecipazione degli utili dell’impresa famigliare.
I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali con un contratto di convivenza redatto in forma scritta con atto pubblico o privato autenticato da notaio o avvocato.
Tale contratto, che non può essere sottoposto a scadenza o termine, può contenere:
- residenza comune
- contribuzione alla vita comune
- il regime patrimoniale della comunione dei beni (modificabile in qualsiasi momento con le stesse modalità sopra descritte).
Il contratto di convivenza si risolve per:
- accordo tra le parti
- recesso unilaterale
- matrimonio, unione civile tra i conviventi o con altra persona.
In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto del convivente a ricevere dall’altro, alimenti adeguati allo stato di bisogno. Gli alimenti sono prestati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza.
Asti, 13 maggio 2016
AGGIORNAMENTI
21/05/2016: Sulla Gazzetta Ufficiale del 21/05 è stata pubblicata la Legge 20/05/2016 nr. 76 “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”. La Legge quindi entrerà in vigore il 05 giugno e da quel momento decorreranno i termini per il primo decreto attuativo (trenta giorni).14